Scuola e utilizzo di applicazioni ChatGPT, Gemini e servizi basati su infrastrutture cloud

(Caserta24ore) Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sulle implicazioni giuridiche connesse alla crescente diffusione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche,
con particolare riferimento all’utilizzo di applicazioni come ChatGPT, Gemini e di servizi basati su infrastrutture cloud. L’evoluzione di tali strumenti rende necessario un esame delle loro concrete modalità di impiego, soprattutto quando vengono utilizzati per elaborare documentazione scolastica, analizzare informazioni relative agli studenti o supportare attività valutative e amministrative. Il quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo n. 196/2003, dal Regolamento (UE) 2024/1689 e dalla legge n. 132/2025 stabilisce obblighi che devono essere considerati in relazione alle specifiche funzionalità dei sistemi adottati. A livello nazionale, le Linee guida introdotte con il decreto ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025, sulle quali il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole, costituiscono un riferimento istituzionale per accompagnare l’impiego dell’intelligenza artificiale nel sistema scolastico. La questione centrale riguarda pertanto non l’assenza di disposizioni, ma la loro concreta applicazione rispetto a tecnologie le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo possono variare significativamente. Particolare attenzione deve essere riservata all’eventuale inserimento nelle piattaforme generative di verifiche riconducibili a singoli alunni, relazioni individuali, documentazione relativa alla disabilità, certificazioni sanitarie o informazioni sulle condizioni personali degli studenti. Tali operazioni possono configurare trattamenti ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti dall’istituzione scolastica e richiedono una verifica della base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del GDPR e, quando siano coinvolte categorie particolari di dati, delle condizioni previste dall’articolo 9. Anche la semplice eliminazione del nominativo non garantisce l’anonimizzazione, qualora altri elementi presenti nel documento consentano l’identificazione indiretta dell’interessato. La distinzione tra le versioni individuali e quelle organizzative di ChatGPT, così come tra Gemini utilizzato attraverso account personali e i servizi integrati in Google Workspace for Education, assume una rilevanza che non può essere sottovalutata. Le condizioni relative alla conservazione delle conversazioni, all’eventuale impiego dei contenuti per il miglioramento dei modelli, all’accesso alle informazioni e alla gestione dei dati dipendono dalle caratteristiche contrattuali e dalle configurazioni adottate. L’esclusione dell’utilizzo dei contenuti per l’addestramento non equivale, di per sé, alla conformità complessiva del trattamento. Rimane necessario verificare i ruoli assunti dai fornitori, gli eventuali accordi previsti dall’articolo 28 del GDPR, le misure di sicurezza e le condizioni applicabili ai trasferimenti internazionali dei dati. Analoghe verifiche interessano le infrastrutture cloud, poiché la localizzazione europea dei server non esclude automaticamente la possibilità di accessi o trasferimenti verso Paesi terzi. Ulteriori criticità possono derivare dall’utilizzo autonomo di applicazioni esterne da parte dei docenti per attività che comportano il trattamento di informazioni scolastiche. La possibilità tecnica di accedere a un servizio non costituisce una legittimazione al trasferimento di dati personali al relativo fornitore. L’impiego di tali strumenti deve risultare coerente con le procedure organizzative adottate dall’istituzione scolastica, con le istruzioni impartite al personale autorizzato e con i principi di minimizzazione, limitazione delle finalità e riservatezza previsti dall’articolo 5 del GDPR. Un profilo particolarmente delicato riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi di valutazione. L’articolo 6 e l’allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689 individuano specifiche applicazioni educative che possono rientrare nella disciplina dei sistemi ad alto rischio, secondo le condizioni e i termini di applicazione previsti dalla normativa europea vigente. Occorre pertanto distinguere l’impiego di strumenti generativi per la predisposizione di materiali didattici dall’utilizzo di sistemi destinati a valutare risultati individuali o a orientare decisioni sul percorso scolastico. Quando ricorrano i presupposti dell’articolo 22 del GDPR, assumono inoltre rilievo le garanzie previste per le decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati e suscettibili di produrre effetti giuridici o conseguenze analogamente significative. Il CNDDU evidenzia che l’eventuale intervento dell’intelligenza artificiale nella predisposizione di giudizi, relazioni e atti scolastici non può compromettere la verificabilità delle informazioni utilizzate né la riconducibilità delle determinazioni agli organi competenti. La produzione di contenuti formalmente plausibili, ma caratterizzati da errori fattuali o riferimenti normativi inesatti, richiede un controllo professionale effettivo, particolarmente quando tali elaborazioni contribuiscano alla formazione di documenti amministrativi o valutativi. L’affidabilità apparente di un risultato algoritmico non può sostituire l’esame degli elementi istruttori e la responsabilità delle decisioni assunte. Alla luce di queste considerazioni, il CNDDU riconosce il rilievo del percorso già avviato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il decreto n. 166/2025 e ritiene opportuno rivolgere l’attenzione alla concreta attuazione delle indicazioni ministeriali. La rapida evoluzione delle piattaforme rende particolarmente utile verificare se le procedure adottate dalle istituzioni scolastiche siano adeguate alle differenti caratteristiche dei servizi commerciali e se gli strumenti di supporto disponibili consentano una corretta valutazione dei rischi connessi al loro utilizzo. In tale prospettiva, il CNDDU auspica che il Ministero prosegua nell’attuazione e nell’aggiornamento del quadro di indirizzo esistente, valorizzando i modelli documentali e le misure di accompagnamento previsti dal decreto ministeriale, con particolare attenzione alla selezione dei fornitori, alle configurazioni di sicurezza, alla valutazione d’impatto nei casi previsti dall’articolo 35 del GDPR e alla documentabilità dell’impiego dei sistemi algoritmici. Una ricognizione nazionale delle modalità con cui le scuole applicano le Linee guida potrebbe inoltre consentire di individuare eventuali difficoltà operative, promuovere prassi conformi alla normativa e prevenire interpretazioni disomogenee. Il CNDDU considera altrettanto importante che la formazione del personale scolastico comprenda un approfondimento delle implicazioni giuridiche dell’intelligenza artificiale, affinché la conoscenza delle funzionalità tecnologiche sia accompagnata dalla capacità di riconoscere i limiti normativi del loro impiego, le condizioni di liceità dei trattamenti e la necessità di verificare criticamente i risultati prodotti. La progressiva integrazione dell’intelligenza artificiale nel sistema scolastico richiede, in definitiva, che l’innovazione tecnologica proceda parallelamente all’effettiva applicazione delle disposizioni già vigenti. Il CNDDU ritiene che la priorità istituzionale consista nel rendere concretamente verificabile la conformità delle pratiche adottate, evitando che la rapidità di diffusione delle piattaforme determini incertezze sulla gestione delle informazioni personali o sulla responsabilità delle decisioni scolastiche. La qualità dell’innovazione non dipende soltanto dalle potenzialità degli strumenti disponibili, ma dalla capacità dell’amministrazione di utilizzarli attraverso procedure giuridicamente fondate, trasparenti e adeguatamente controllabili. (dal prof. Romano Pesavento, Presidente CNDDU)

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