I fatti sono quelli consumati a Napoli il 17 marzo 2001.
Durante la manifestazione “Noglobal” , decine di persone vennero condotte presso la Caserma Raniero secondo modalità che il Tribunale di Napoli qualificò come “sequestro di persona”.
Infatti, nessuna delle oltre 90 persone venne denunciata per gli scontri avvenuti in strada.
Il trattenimento presso la Caserma Raniero fu del tutto illegittimo e il trattamento subito dalle persone ivi condotte fu “inumano e degradante”. Il caso deciso oggi dalla1a sezione della Cedu era stato promosso nel 2015 da un giovane avvocato, schernito come “avvocatino” dai poliziotti, la cui unica colpa era stata quella di aver accompagnato una manifestante presso un ospedale cittadino. Durante quella che può considerarsi la “prova generale” di quanto accaduto a Genova 4 mesi dopo, il giovane avvocato tentava di contattare il padre, anch'egli avvocato, ma il suo cellulare fu distrutto sotto i piedi di un agente.
Offese gratuite e maltrattamenti fisici per le quali nessuno dei poliziotti indagati ha subito conseguenze, né penali, né disciplinari. Solo per alcuni di loro è stato emesso un “richiamo scritto”.
Nel corso della lunga procedura conclusasi oggi presso la Cedu di Strasburgo, il Governo italiano aveva offerto la somma di euro 30.000 al ricorrente quale ristoro per i danni morali e materiali patiti. Il ricorrente aveva subordinato l'accettazione di questa somma ma solo se unita alle scuse del Governo italiano e dei due funzionari in servizio presso la Caserma Raniero quel giorno.
Scuse che non sono mai formulate, né pubblicamente né privatamente.
Oggi la decisione.
La Corte di Strasburgo ha preso atto che “Il Governo ha inoltre sostenuto che quelli che ha descritto come "atti deplorevoli" commessi da agenti di polizia durante le operazioni di identificazione costituivano reati e che lo Stato italiano aveva risposto adeguatamente, attraverso i tribunali, al fine di ripristinare lo stato di diritto, che era stato compromesso. Il Governo ha inoltre dichiarato di condividere pienamente le risultanze dei tribunali nazionali, che avevano duramente condannato la condotta degli agenti di polizia coinvolti.” e dal momento che il governo non ha contestato quanto statuito dai tribunali nazionali, la Corte Europea ha ritenuto provato i lamentati maltrattamenti e ha affermato che il ricorrente è stato sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione, come tale deve essere considerato sia inumano che degradante
La Corte ha altrsì precisato che (90) “affinché un'indagine possa essere considerata efficace ai sensi dell'Articolo 3, dovrebbe essere in grado di portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili. In caso contrario, il divieto legale generale di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, nonostante la sua importanza fondamentale, sarebbe inefficace nella pratica e in alcuni casi sarebbe possibile per gli agenti dello Stato abusare dei diritti di coloro che sono sotto il loro controllo con virtuale impunità”
Inoltre “è della massima importanza che i procedimenti penali e la condanna non siano prescritti e che misure come la concessione di un'amnistia o di un indulto non siano ammissibili Per quanto riguarda le misure disciplinari, la Corte ha in molte occasioni stabilito che, qualora un agente dello Stato sia stato accusato di reati che comportano maltrattamenti, è importante che egli o ella sia sospeso dal servizio durante l'indagine o il processo e licenziato
in caso di condanna”
Peraltro “la Corte non è convinta che la risposta delle autorità, in particolare per quanto riguarda le pene sospese e le pene accessorie e la non divulgazione sul casellario giudiziale, possa essere considerata adeguata in considerazione della gravità degli atti per i quali gli ufficiali sono stati condannati nella loro qualità di agenti dello Stato ”. Infatti “la Corte non è persuasa che la risposta complessiva delle autorità ai maltrattamenti contestati nel presente caso possa essere considerata adeguata in termini di capacità di punire il trattamento inumano e degradante in questione e di avere un sufficiente effetto deterrente”
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